1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti. Il Comitato può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di svolgere in seduta pubblica una o più audizioni di soggetti non appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, qualora la materia dell'audizione sia del tutto estranea ad attività operative dei servizi di informazione e sicurezza o ad indagini in corso da parte della magistratura.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale.
4. Il Comitato può avvalersi, con il consenso degli interessati, della collaborazione a tempo pieno di appartenenti alla magistratura, alla pubblica amministrazione, alle Forze di polizia ed alle Forze armate, debitamente autorizzati. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione e sicurezza nazionale, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato, in modo organico o saltuario, con organismi informativi di Stati esteri. È incompatibile con l'incarico di collaboratore del Comitato qualunque altra attività professionale pubblica o privata.
5. Con il regolamento di cui al comma 1, il Comitato definisce le procedure per l'impugnazione dei provvedimenti istruttori